La determinazione del reddito fiscale e la riconciliazione con il reddito d’esercizio
Premesse
Le società di capitali sono soggette a due tipi di imposte sul reddito:
- IRES (Imposta sul reddito delle società) si determina applicando alla base imponibile Ires l’aliquota del 24,0%;
- IRAP (Imposta regionale attività produttive) si determina applicando alla base imponibile Irap l’aliquota del 3,90%.
Le imposte vengono calcolate nella dichiarazione dei redditi redatta nell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio e inviata all’Amministrazione finanziaria per mettere a conoscenza della stessa la posizione fiscale della società.
Le imposte devono essere pagate:
- entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
- i versamenti di cui sopra possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini previsti, con applicazione di una maggiorazione dello 0,4%.
Le società contestualmente alla dichiarazione dei redditi determinano:
- le imposte a saldo relative all’esercizio precedente;
- gli acconti dovuti per l’anno in corso.
Determinazione del reddito fiscale
Il risultato d’esercizio prima delle imposte non costituisce i risultato economico sul quale viene calcolata l’imposizione fiscale dell’azienda. Esso rappresenta soltanto il punto di partenza per determinare il reddito fiscale di impresa. Infatti:
- il reddito di bilancio esprime il risultato economico conseguito dall’impresa, che deriva dalla contrapposizione di tutti i costi e i ricavi di competenza dell’esercizio, determinati secondo i criteri stabiliti dalla normativa civilistica e quindi dai Principi Contabili di riferimento;
- il reddito fiscale scaturisce dalla contrapposizione tra i costi deducibili e ricavi tassabili, determinati secondo i criteri stabiliti dalla normativa fiscale, che non sempre coincide con quella civilistica.
Il reddito di bilancio è diverso dal reddito fiscale se:
COSTO DEDUCIBILE ≠ COSTO CIVILISTICO
RICAVO TASSABILE ≠ RICAVO CIVILISTICO
Reddito Ires – principi generali
Le norme tributarie che disciplinano la concorrenza dei componenti economici positivi e negativi alla determinazione del reddito fiscale d’impresa sono:
PRINCIPIO DELLA COMPETENZA – i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza. Quindi, rileva il momento di maturazione dei fatti di gestione e non quello dell’incasso o del pagamento, salvo deroghe.
Affinché l’imputazione avvenga per competenza alla data della chiusura i componenti di reddito devono essere:
- certi nell’esistenza – la certezza si ha con la stipula dell’atto pubblico o la consegna/spedizione della merce;
- determinati o oggettivamente determinabili – a tal fine è necessario che i componenti risultino da atti o documenti probatori che consentano la quantificazione oggettiva, non bastano stime discrezionali.
PRINCIPIO DELL’IMPUTAZIONE AL CONTO ECONOMICO: le spese e gli altri componenti negativi, salvo deroghe, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui sono imputati al conto economico relativo all’esercizio di competenza cioè non ha rilevanza fiscale un costo che non è stato iscritto nel conto economico relativo all’esercizio di competenza.
PRINCIPIO DELL’INERENZA: le spese e gli altri componenti negativi sono considerati deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa.
Determinazione della base imponibile Irap
Per le società di capitali la base imponibile è determinata con le seguenti modalità:
- si calcola la differenza fra valore e costo della produzione con esclusione dei costi per il personale, le altre svalutazioni delle immobilizzazioni e le svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità, gli accantonamenti per rischi e gli altri accantonamenti (per oneri futuri);
- si tolgono tutti i costi che, seppur classificati nelle voci A) e B) del conto economico, sono comunque indeducibili per legge;
- si deducono i costi che, seppur esclusi dalla base imponibile, sono comunque deducibili per legge.